Per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile sempre rivolgersi ai seguenti uffici:
- Commissariati della Polizia di Stato;
- Stazioni Carabinieri;
- Comandi della Guardia di Finanza;
- Comandi della Polizia Municipale;
- Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica (sede di Largo Luigi Pigarelli n. 1 - 38122 Trento - Stanza nr. 7 piano terra)
- Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica (sede di Via Jacopo Aconcio n. 2 - 38122 Trento)
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Formalità della querela - art. 337 Codice di procedura penale 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [331-333] ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale [136] in cui essa è ricevuta è sottoscritto [110] dal querelante o dal procuratore speciale(1). 3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. 4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. |
E’ necessario ricordare che la QUERELA è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda nei confronti della persona ritenuta responsabile del fatto che si denuncia.
La querela deve essere chiara nella esposizione del fatto che si denuncia, ed ove possibile, è opportuno che contenga già la nomina di un difensore di fiducia, ed è assolutamente indicato che sia fatta la elezione di domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento.
Per una dettagliata esposizione dei diritti spettanti alla persona offesa dal reato si rinvia alla sezione di questo sito nella quale sono contenute tutte le informazioni previste dall’art. 90 bis del codice di procedura penale. Fatta eccezione per alcuni delitti espressamente indicati dalla legge ( art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p.) alla persona offesa sono comunicate, ove ne facciano richiesta, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela la persona offesa del reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
E’ necessario sapere che la querela può essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia dl fatto che costituisce reato;
- entro 6 mesi per alcuni reati espressamente previsti dalla legge, tra cui: la violenza sessuale e gli atti persecutori.
In linea generale la querela può essere anche “rimessa” (cioè: ritirata), in detta ipotesi la persona che è stata querelata deve “accettarla”, (salvo i casi di accettazione tacita), atteso che è previsto che la persona querelata potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo, per vedere riconosciuta la sua innocenza.
Per alcuni reati (tra cui: la violenza sessuale, gli atti persecutori aggravati) la remissione non è possibile, ovvero deve essere fatta soltanto con determinate modalità (remissione processuale).
Per presentare denunce-querele occorre essere muniti di valido documento di identità.
Secondo la normativa e giurisprudenza vigente, le denunce e/o querele inviate da parte di privati cittadini attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, non sono validamente presentate e non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p.